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Sez. 1, Sentenza n. 11608 del 04/12/1990 (Rv. 470014 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE - VENDITA DEI BENI DEL DEBITORE POI FALLITO - ASSEGNAZIONE AL CREDITORE - OGGETTO DELLA AZIONE REVOCATORIA - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI DANARO - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DELL'ENTE DEPOSITARIO GIUDIZIALE DELLA SOMMA DI DANARO, AL CREDITORE ASSEGNATARIO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470014-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE - VENDITA DEI BENI DEL DEBITORE POI FALLITO - ASSEGNAZIONE AL CREDITORE - OGGETTO DELLA AZIONE REVOCATORIA - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI DANARO - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DELL'ENTE DEPOSITARIO GIUDIZIALE DELLA SOMMA DI DANARO, AL CREDITORE ASSEGNATARIO - CONFIGURABILITÀ.*

Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto il soddisfacimento del proprio credito nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, a seguito della vendita di beni del debitore, poi fallito, l'Azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare - con la quale possono essere impugnati anche i pagamenti coattivi, atteso che tale norma non condiziona l'Esercizio della revocatoria alla volontarietà del pagamento stesso - ha per oggetto non il provvedimento giudiziale di assegnazione della somma di denaro al creditore, ma il successivo e distinto pagamento che l'ente depositario giudiziale della somma di denaro, fino ad allora ancora in proprietà del venditore, esegue in favore del creditore assegnatario e percipiente. (V 974/72, mass n 357265; (V 528/66, mass n 321061; (Conf 586/85, mass n 438799; (Conf 3608/76, mass n 382353).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 541, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)