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Sez. 1, Sentenza n. 5884 del 01/07/1997 (Rv. 505618 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione relativi alla valutazione delle deduzioni svolte dall'incolpato in sede amministrativa - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505618-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente, valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)