Sez. 1, Sentenza n. 391 del 15/01/1999 (Rv. 522333 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione attinenti alla mancata valutazione delle deduzioni svolte dall'incolpato in sede amministrativa - Rilevanza (Fattispecie in tema di sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada).
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'art. 18 della legge n. 689 del 1981 prevede in via generale la possibilità di far valere in sede amministrativa le proprie ragioni contro l'accertamento della violazione di una norma punita con sanzione amministrativa. Specificamente, poi, con riferimento alle violazioni attinenti alla circolazione stradale, gli artt. 203 e 204 del codice della strada attribuiscono al soggetto al quale sia stata contestata la trasgressione la facoltà di proporre ricorso al Prefetto, imponendo a tale organo della p.a. l'obbligo di emettere entro un termine predeterminato ordinanza " motivata " relativa alla eventuale ingiunzione di pagamento della sanzione irrogata. La "ratio " di tale normativa è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall'esplicito dettato normativo, e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità. Ne consegue che, ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex artt. 203 e 204 del codice della strada, l'ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere, a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)