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Sez. 1, Sentenza n. 7689 del 23/06/1992 (Rv. 477879 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni | Imposta erroneamente addebitata in rivalsa - Detrazione ai fini della determinazione della eccedenza di cui all'art. 30, secondo comma, del d. P.R. n. 633 del 1972 - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477879-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni

In tema di IVA, l'imposta erroneamente addebitata in rivalsa, può essere detratta, ai fini della determinazione dell'eccedenza di cui all'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in quanto l'art. 19 del medesimo decreto ammette in detrazione l'ammontare dell'imposta assolta o, comunque, dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa, senza che influiscano la non assoggettabilità ad IVA dell'operazione, o gli errori commessi (dal cedente) nell'addebito dell'imposta. (Nella specie, trattavasi di fatture per il pagamento di somme a titolo indennitario e risarcitorio, escluse dal computo della base imponibile dall'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972. La S.C., sulla base del suddetto principio, ha ritenuto che la detraibilità dell'imposta non fosse preclusa dalla mancata emissione di una nota d'addebito, ex art. 26 cit., per correggere l'erronea contabilizzazione).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)