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Sez. L, Sentenza n. 13374 del 11/09/2003 (Rv. 566781 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in materia di comporto per malattia relativa al contratto collettivo per il settore socio assistenziale assicurativo.
Stato
decisa il 2003-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566781-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale, in riferimento all'art. 41 del CCNL per il settore socio - assistenziale - educativo, aveva ritenuto che la norma collettiva, - che prevede il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di 180 giorni nel corso dell'anno solare - non facesse riferimento solo all'ipotesi di malattia unica c.d. comporto secco ma fosse comprensive anche delle ipotesi di una pluralità di episodi morbosi, cosidetto comporto per sommatoria, e che, anche a voler ritenere che la norma collettiva prevedesse la sola ipotesi del comporto secco, si poteva giungere alla stessa soluzione di tutela del lavoratore in malattia facendo uso della equità integrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)