Sez. L, Sentenza n. 14337 del 16/11/2001 (Rv. 550304 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Contratto collettivo non prevedente il comporto per sommatoria in caso di più eventi morbosi discontinui - Integrazione equitativa del giudice - Criteri - Riferimento al comporto secco previsto dallo stesso contratto collettivo - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Con riferimento all'ipotesi di plurimi eventi morbosi, per la quale il contratto collettivo non preveda il comporto cosiddetto per sommatoria, il giudice, ricorrendo alla integrazione equitativa, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., ben può fissare un termine coincidente con quello del comporto previsto dallo stesso contratto collettivo per la malattia unica, non contrastando tale determinazione con un criterio di razionale equilibrio dei contrapposti interessi delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)