Sez. L, Sentenza n. 6212 del 18/11/1982 (Rv. 423889 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE INTESE AD ELUDERE LA LEGGE N. 230 DEL 1962 - IPOTESI EX ART. 2, SECONDO COMMA, DI DETTA LEGGE - PRESUPPOSTI - INTENTO FRAUDOLENTO - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE INTESE AD ELUDERE LA LEGGE N. 230 DEL 1962 - IPOTESI EX ART. 2, SECONDO COMMA, DI DETTA LEGGE - PRESUPPOSTI - INTENTO FRAUDOLENTO - RILEVANZA - LIMITI.*
L'ipotesi di assunzioni successive a termine intese ad eludere le Disposizioni della legge n. 230 del 1962, contemplata e sanzionata dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, presuppone una pluralità di assunzioni il cui termine sia stato validamente apposto o prorogato, in quanto, nel caso in cui il contratto a termine è già di per se stesso invalido, perché stipulato fuori delle eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente art. 1, la conversione di esso in contratto a tempo indeterminato prescinde dalla esistenza di un ulteriore intento fraudolento, non potendosi, oltretutto, eludere una norma che si è già apertamente violata. (Conf 1600/82, mass n 419420; (Conf 3862/81, mass n 414509; (Conf 3836/81, mass n 414477).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)