Sez. L, Sentenza n. 1600 del 12/03/1982 (Rv. 419420 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE SUCCEDUTISI NEL TEMPO - MALIZIOSO INTENTO DI ELUSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE SUCCEDUTISI NEL TEMPO - MALIZIOSO INTENTO DI ELUSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
L'ipotesi di successive assunzioni a termine intese ad eludere le Disposizioni della legge 18 aprile 1962 n. 230, contemplata e sanzionata dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, presuppone una pluralità di assunzioni il cui termine sia stato validamente apposto o prorogato, in quanto, nel caso in cui il contratto a termine è già di per se stesso invalido, perché stipulato fuori delle eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente art. 1, la conversione legale di esso in contratto a tempo indeterminato prescinde dalla esistenza un ulteriore intento fraudolento. (Conf 3862/81, mass n 414509; (Conf 3851/81, mass n 414496; (Conf 3836/81, mass n 414477).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)