Sez. L, Sentenza n. 3862 del 13/06/1981 (Rv. 414509 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE INTESE AD ELUDERE LA LEGGE N 230 DEL 1962 - PRESUPPOSTO - VALIDA APPOSIZIONE O PROROGA DEL TERMINE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE INTESE AD ELUDERE LA LEGGE N 230 DEL 1962 - PRESUPPOSTO - VALIDA APPOSIZIONE O PROROGA DEL TERMINE.*
L'ipotesi di assunzioni successive a termine intese ad eludere le Disposizioni della legge 18 aprile 1962 n 230, contemplata dall'ultima parte del secondo comma dell'art 2 di questa stessa legge e sanzionata con la previsione (comune ad altre ipotesi menzionate da tale norma) che il contratto si considera a tempo indeterminato, presuppone una pluralita di assunzioni il cui termine sia stato validamente apposto o prorogato, giacche, nel caso in cui il contratto a termine e gia di per se stesso invalido, perche stipulato al di fuori delle eccezioni stabilite dal secondo comma dell'art 1 della legge citata, la conversione di esso in contratto a tempo indeterminato prescinde dall'esistenza di un ulteriore intento fraudolento, non potendosi, oltretutto, eludere una norma che si e gia apertamente violata.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)