Sez. 1, Sentenza n. 3488 del 22/04/1997 (Rv. 503877 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Diritto ad ottenere il conguaglio ex art. 1 legge n. 385 del 1980 - Prescrizione decennale - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, l'esercizio del diritto soggettivo ad ottenere il conguaglio ex art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385 non è sottoposto all'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, atteso che l'azione per l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in via amministrativa con salvezza di conguaglio, non è un'azione di opposizione alla stima in senso proprio, spettando essa anche quando la liquidazione della detta indennità sia divenuta irretrattabile, finanche a seguito di sentenza passata in giudicato in esito a già proposta opposizione. Pertanto, tale azione può essere proposta nell'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di esproprio o di asservimento.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)