diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza delia Corte (seconda sezione) del 2 maggio 1985, causa 246/83

Decisione
decisa il 1985-05-02
ECLI
ECLI:EU:C:1985:165

Epigrafe

Sentenza delia Corte (seconda sezione) 2 maggio 1985 Nella causa 246/83, Claudia De Angelis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto una domanda di annullamento del rifiuto della Commissione di concedere il beneficio dell'indennità di dislocazione, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale viste le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 14 febbraio 1985, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « in fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria l'8 novembre 1983, la sig.ra Claudia de Angelis, dipendente della Commissione delle Comunità europee dal 1o dicembre 1983, ha presentato a questa Corte un ricorso diretto sostanzialmente all'annullamento della decisione implicita della Commissione di rifiuto del beneficio dell'indennità di dislocazione, concretatasi nei fogli paga del mese di febbraio 1983 e seguenti; in via subordinata, essa chiede il pagamento degli interessi compensativi sugli arretrati dell'indennità di dislocazione.
punto 2
La ricorrente, cittadina italiana, aveva il suo domicilio coniugale a Ischia (Italia) fino al suo trasferimento a Bruxelles, nel 1970, per seguire il marito, assunto in servizio presso la Commissione, il quale beneficia dell'indennità di dislocazione dalla data della sua entrata in servizio.
punto 3
Nel febbraio 1983 la ricorrente constatava che dal foglio paga del mese, che conglobava anche le retribuzioni dei mesi di dicembre e gennaio, non risultava l'indennità di dislocazione di cui all'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello statuto che dispone, alla lett. a), secondo trattino, che detta indennità è accordata al dipendente « che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro stato o per un'organizzazione internazionale ».
punto 4
Con nota del 18 marzo 1983 la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto contro il suo foglio paga del mese di febbraio in quanto concretava il rifiuto dell'indennità di dislocazione.
punto 5
Tale reclamo veniva respinto con lettera del vicepresidente della Commissione del 5 agosto 1983. In questa lettera, la Commissione osservava di aver deciso che la prassi amministrativa pregressa consistente nell'assimilare al dipendente stesso taluni membri della sua famiglia in applicazione dell'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello statuto, non era più giustificata, alla luce, in particolare, dell'evoluzione sociale e delle revisioni dello statuto intervenute: soppressione della qualifica di capo famiglia e istituzione dell'indennità di espatrio. Anche se un coniuge « si limita a seguire » l'altro e se « la sua vita sociale è strettamente connessa con quella dell'altro, se non totalmente dipendente da essa », una tale ipotesi non poteva essere decisiva, per la Commissione, ai fini dell'interpretazione da dare all'eccezione contenuta nella summenzionata sentenza.
punto 6
Essendo stato così espressamente respinto il reclamo, la ricorrente ha presentato il presente ricorso.
punto 7
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere tre argomenti principali. Essa asserisce anzitutto che la decisione impugnata è viziata da un errore di motivazione in quanto non tiene conto della ratio legis. Dato che l'indennità di dislocazione mira a compensare le difficoltà e gli inconvenienti derivanti dalla condizione di cittadino straniero, andrebbe tenuto conto delle situazioni in cui il dipendente non ha stabilito un nesso durevole col paese della sede di servizio. Poiché incontestabilmente il marito della ricorrente non avrebbe stabilito tale nesso e poiché essa si sarebbe limitata a seguire il marito, neppure essa potrebbe aver stabilito un nesso del genere col paese della sede di servizio. Per la ricorrente sarebbe stato giocoforza seguire il marito dato che la legge italiana vigente all'epoca disponeva che la moglie era obbligata ad accompagnare il marito dovunque egli ritenesse opportuno fissare la sua residenza. Essa si trovava quindi appunto in una situazione risultante da servizi effettuati dal marito per un'organizzazione internazionale, ossia per la Commissione.
punto 8
La ricorrente osserva poi che fino al 1980 la Commissione ha interpretato l'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, ultima frase, dell'allegato VII dello statuto nel senso che il periodo trascorso da una persona in un paese la residenza nel quale sia la mera conseguenza di servizi prestati dal coniuge per uno stato o per un'organizzazione internazionale, non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità di dislocazione. Tale interpretazione sarebbe stata modificata per i dipendenti entrati in servizio dopo il 1980, ferma restando la corresponsione dell'indennità ai dipendenti nella stessa situazione ma assunti in precedenza. Sarebbe quindi contrario al principio di non discriminazione fra dipendenti il fatto che la Commissione non applichi uniformemente le norme dello statuto a tutti i dipendenti che si trovano nella stessa situazione contemplata dallo statuto.
punto 9
La ricorrente sostiene infine ehe la nuova interpretazione operata dalla Commissione provoca una discriminazione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile e, più in particolare, viola le norme della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19). Infatti, i vincoli sociali e gli obblighi familiari imposti alle donne, soprattutto quello di allevare i figli fino all'età scolare, non consentirebbero alle mogli di dipendenti, per periodi abbastanza lunghi, di candidarsi per l'assunzione presso l'istituzione in cui presta servizio il marito. Non tener conto di tale stato di fatto nell'interpretazione della disposizione di cui trattasi equivarrebbe a creare una discriminazione.
punto 10
La Commissione, quanto all'asserita erroneità della motivazione, insiste sul fatto che la ricorrente non sarebbe stata obbligata a cambiar residenza a seguito della sua assunzione. Dato che la ricorrente abita a Bruxelles dal 1970, essa non avrebbe avuto oneri e svantaggi particolari in conseguenza della sua entrata in servizio presso la Commissione e avrebbe già stabilito un nesso durevole col paese ospitante.
punto 11
La Commissione giustifica il mutamento della sua prassi amministrativa con l'evoluzione sociale (soppressione della qualifica di capo famiglia) e con le revisioni dello statuto (introduzione dell'indennità di espatrio) intervenute. Tuttavia, tale modifica non potrebbe avere come conseguenza la revoca dei diritti acquisiti dai dipendenti assunti in precedenza. La Commissione ritiene di avere sempre il diritto di modificare l'interpretazione di una norma dello statuto a seguito di un'evoluzione sociale. La situazione di un dipendente entrato in servizio prima della modifica della prassi amministrativa e quella di un dipendente assunto successivamente non sarebbero comparabili. Infatti, lo stato di dislocazione sarebbe accertato all'atto del reclutamento, momento determinante ai fini dell'attribuzione dell'indennità.
punto 12
Quanto alla censura di discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, la Commissione contesta tale discriminazione e ritiene che interpretare la disposizione controversa in maniera diversa a seconda del sesso della persona interessata, come proporrebbe in sostanza la ricorrente, costituirebbe in realtà una violazione del principio di non discriminazione.
punto 13
In presenza di tale contestazione, va ricordato, in primo luogo, che la Corte ha già ripetutamente dichiarato che l'indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari a cui sono soggetti i dipendenti che in conseguenza della loro entrata in servizio presso le Comunità sono obbligati a trasferirsi dal paese di residenza al paese della sede di servizio (vedi sentenza 9 ottobre 1984, causa 188/83, Hermann Witte/Parlamento europeo, Raccolta 1984, pag. 3465). In secondo luogo, la nozione di dislocazione dipende anche dalla situazione soggettiva del dipendente, ossia dal suo grado di integrazione nel suo nuovo ambiente provato, ad esempio, dalla sua dimora abituale o dallo svolgimento di un'attività lavorativa principale. A questo proposito, viene prevista un'eccezione solo a favore del dipendente che, durante un periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio, abbia risieduto nel paese della sede di servizio mentre era alle dipendenze di un altro stato o di un'organizzazione internazionale. Tale eccezione è stata disposta per tener conto del fatto che, come la Corte ha affermato nella sentenza 15 gennaio 1981 (causa 1322/79, Vutera, Race. pag. 127), in tal caso, non si può ritenere che il dipendente abbia stabilito un nesso durevole col paese della sede di servizio.
punto 14
Da tale giurisprudenza risulta, in primo luogo, che l'indennità di cui è causa spetta esclusivamente al dipendente che non ha abitato abitualmente né svolto la sua attività lavorativa principale sul territorio del paese della sede di lavoro durante il periodo contemplato all'art. 4 dell'allegato VII. Va constatato, in secondo luogo, che l'eccezione a favore di talune persone riguarda solo le situazioni risultanti da servizi effettuati dal dipendente stesso che entra in servizio. Infatti, tale eccezione privilegia solo — allo scopo di non penalizzarlo con la perdita dell'indennità di dislocazione a seguito del suo cambiamento professionale, mentre non ha stabilito un nesso durevole col paese della sede di servizio — chi è stato alle dipendenze di un altro stato o di un'organizzazione internazionale prima della sua entrata in servizio. Una siffatta eccezione ad una regola generale non può pertanto essere estesa a persone diverse da quelle precisamente riguardate dalla disposizione di cui è causa.
punto 15
Va osservato inoltre che la ricorrente non può far valere l'obbligo di accompagnare il marito risultante dal suo status matrimoniale per beneficare della precitata eccezione statutaria. La normativa comunitaria in materia prende in considerazione la residenza effettiva al momento dell'entrata in servizio, qualunque ne sia la causa, legale o extralegale.
punto 16
Stando così le cose, è sufficiente constatare che la ricorrente era residente a Bruxelles dal 1970, quindi da una data anteriore al periodo menzionato nella disposizione invocata. Pertanto la ricorrente non era soggetta né ad un obbligo di cambiare residenza né ad oneri e svantaggi particolari derivanti dalla sua entrata in servizio. Dato che essa non può neppure far valere una situazione risultante da un servizio da essa effettuato per un altro stato o un'organizzazione internazionale, il mezzo fondato sull'erroneità della motivazione dev'essere respinto.
punto 17
Quanto al mezzo fondato sulla violazione del principio di non discriminazione fra dipendenti, va constatato, come la Corte ha già dichiarato nella precitata sentenza 9 ottobre 1984, in ordine ad un mezzo identico basato sulla stessa modificazione, della prassi amministrativa delle istituzioni comunitarie, che, oltre al fatto che nessuno può far valere a suo beneficio un illecito commesso a favore di altri, non può concludersi nelle circostanze del caso di specie che, rifiutando la concessione dell'indennità di dislocazione al ricorrente, la Commissione si sia scostata da una prassi amministrativa in essere alla data dell'atto impugnato. Pertanto, non potendo essere accertata una discriminazione a danno della ricorrente, anche questo mezzo dev'essere respinto.
punto 18
In ordine all'ultimo mezzo, fondato sulla pretesa violazione del principio della parità retributiva tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, va constatato, in primo luogo, che né la formulazione della disposizione di cui è causa, né l'applicazione che ne viene fatta dalla Commissione forniscono il minimo indizio di una discriminazione diretta o indiretta in base al sesso dei dipendenti. In secondo luogo, il principio della parità di trattamento comporta che agli uomini e alle donne siano garantite, senza discriminazioni, le stesse condizioni di lavoro ma non può obbligare l'istituzione ad interpretare le disposizioni dello statuto in maniera differenziata al fine di compensare eventuali oneri od obblighi familiari o sociali.
punto 19
Per questi motivi il ricorso va respinto.

SENTENZA › Sulle spese

punto 20
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda.
punto 21
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Due Pescatore Bahlmann Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 2 maggio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione O. Due

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze