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Sez. 5, Sentenza n. 13221 del 26/10/2001 (Rv. 549851 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Cessioni internazionali (esportazione di beni e servizi) - Dichiarazione del cedente - Prova dell'operazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2001-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549851-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI

In tema di IVA, sia la disciplina di diritto interno (art. 53, comma primo del d.P.R. n. 633 del 1972), sia quella di diritto comunitario (Regolamento CEE n. 2726 del 1990) attribuiscono al soggetto che dichiari di voler compiere un'esportazione la diretta e piena responsabilità del compimento dell'operazione e, in particolare, quella della regolare presentazione delle merci e del relativo modello (T1 o T2), nonché del rilascio della prescritta dichiarazione all'ufficio doganale di destinazione delle merci, senza che possa considerarsi, sufficiente, al fine di beneficiare della esenzione "ex lege" ex art. 8 d.P.R. 633/72 cit., la mera presentazione all'ufficio di partenza (obbligo dal quale il soggetto stesso può, oltretutto, essere esonerato). Ne consegue, per l'esportatore, l'onere di provare il regolare compimento di tutte le dette, necessarie formalità mercè la presentazione dell'apposita documentazione, ovvero, in mancanza, provando "aliunde", con ogni mezzo, ma pur sempre in modo certo ed incontrovertibile (mediante, ad esempio, attestazioni delle P.A. del paese di destinazione), l'avvenuta esportazione, pena la classificazione dell'operazione commerciale come "cessione intranazionale", non esente da IVA.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 53 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)