Sez. 3, Sentenza n. 4224 del 20/10/1989 (Rv. 463899 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE - DISCIPLINA EX ART. 1 D.L. N. 832 DEL 1986 - GIUDIZI IN CORSO RIGUARDANTI RAPPORTI CESSATI "DE IURE" ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE - DISCIPLINA EX ART. 1 D.L. N. 832 DEL 1986 - GIUDIZI IN CORSO RIGUARDANTI RAPPORTI CESSATI "DE IURE" ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento sorge nel momento ed a causa della cessazione del rapporto e, pertanto, nel caso di recesso del locatore, l'indennità va determinata con riferimento al momento in cui tale recesso ha operato i suoi effetti e non a quello della decisione sulla domanda di rilascio o di pagamento dell'indennità. Ne segue, che le Disposizioni dettate dall'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832 (conv. In legge 6 febbraio 1987, n. 15), con cui è stato sostituito l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non sono applicabili nei giudizi in corso, ancorché vertenti sulla sussistenza della causa legittimatrice del recesso intimato e sulla misura dell'indennità, con riguardo a rapporti che in conseguenza della già avvenuta scadenza del termine di preavviso siano cessati de jure anteriormente alla entrata in vigore di detta norma, non avendo la stessa preveduto una sua efficacia retroattiva. (V 4951/1988, mass n 459777, sulla prima parte della massima; (V 5579/1988, mass n 460136, sulla prima parte della massima; (V 6266/1984, mass n 437898, sulla prima parte della massima); (Conf mass n 3260 mass n 463333 sulla prima parte della massima; (Conf 3260/1989, mass n 463333, sulla seconda parte della massima).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)