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Sez. 3, Sentenza n. 6266 del 29/11/1984 (Rv. 437898 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437898-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, spettante al conduttore di immobile non abitativo nel caso di recesso del locatore, il canone corrente di mercato, al quale, nel regime transitorio della legge n. 392 del 1978, l'indennità stessa va rapportata, deve essere determinato con riferimento al momento in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e cioè al sesto mese dopo il preavviso di rilascio) e non a quello della decisione che abbia pronunciato sulla domanda di rilascio dell'immobile proposta dal locatore.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)