Sez. 1, Sentenza n. 7029 del 27/07/1994 (Rv. 487546 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Ipoteca legale iscritta ex art. 26 legge n. 4 del 1929 - Revoca nel giudizio instaurato ex art. 26 stessa legge - Responsabilità aggravata della pubblica amministrazione ex art. 96, cod. proc. civ., primo comma - Configurabilità - Domanda risarcitoria - Cognizione - Frazionabilità in due distinti giudizi (sull'"an" e sul "quantum") - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
L'iscrizione d'ipoteca legale sui beni del trasgressore che - in base al processo verbale di constatazione della violazione di una norma, per la quale sia stabilita una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel ritardo - l'Intendente di Finanza chiede al Presidente del tribunale competente, ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (nel testo che risulta a seguito della sentenza della Corte Cost. 27 marzo 1969 n. 60) ha natura di provvedimento cautelare. Pertanto, la responsabilità della pubblica amministrazione, derivante dall'aver ottenuto ed eseguito tale provvedimento allorquando venga revocato nel giudizio, instaurato ai sensi dell'art. 27 della legge sopra citata, per insussistenza del pericolo nel ritardo, - trattandosi di una ipotesi di responsabilità da fatto illecito che si verifica nel processo - è integralmente regolata dall'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., restando esclusa l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ., con la conseguente non frazionabilità in due distinti giudizi (sull'"an" e sul "quantum") della cognizione della corrispondente domanda risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 26 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)