Sez. 3, Sentenza n. 13011 del 30/12/1993 (Rv. 484914 - 01)
Procedimento civile - Giudice - Sostituzione | Del giudice istruttore - Disposta in violazione degli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ. - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità.
Procedimento civile - Giudice - Sostituzione
Il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata e perciò non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario. Ne consegue che la sostituzione del giudice istruttore senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. stesso codice, costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)