Sez. 1, Sentenza n. 10801 del 29/10/1998 (Rv. 520213 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Cespiti patrimoniali immobiliari temporaneamente improduttivi - Computo - Necessità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In sede di determinazione dell'entità dell'assegno divorzile, la valutazione delle rispettive condizioni economiche dei coniugi deve aver riguardo tanto ai redditi veri e propri di ciascuno, quanto ad ogni ulteriore cespite patrimoniale, anche immobiliare (pur se temporaneamente improduttivo), poiché tali cespiti, oltre alla intrinseca idoneità ad assicurare benefici di rilevanza economica al loro titolare, rappresentano, comunque, un valore patrimoniale suscettibile di conversione o di diverso impiego.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)