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Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 20/03/1998 (Rv. 513789 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Criteri - assunzione in conto, anche dei crediti patrimoniali anche immobiliari temporaneamente improduttivi - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513789-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi non solo dei redditi veri e propri, ma anche di tutti i cespiti patrimoniali compresi quelli immobiliari e temporaneamente improduttivi, perché tali cespiti oltre ad essere idonei ad assicurare benefici di rilevanza economica al loro titolare, rappresentano comunque una entità che può essere diversamente impiegata o convertita.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)