Sez. L, Sentenza n. 7384 del 14/12/1983 (Rv. 431976 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - TRASFORMAZIONE DELL'UNICA ATTIVITÀ DELL'AZIENDA CON RIDUZIONE DI PERSONALE - "CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA AZIENDA" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - TRASFORMAZIONE DELL'UNICA ATTIVITÀ DELL'AZIENDA CON RIDUZIONE DI PERSONALE - "CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA AZIENDA" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'ipotesi di "cessazione dell'attività dell'azienda" - prevista dall'art. 2, terzo comma, lett. B), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 come deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza o di puerperio - non si configura nel caso di trasformazione dell'unica attività dell'intera azienda (nella specie: da attività di pulizie in attività di ristorazione), con riduzione del personale, risultando, in tal caso, solo il mutamento dell'attività della stessa azienda, che sopravvive nei suoi elementi costitutivi. (V 6806/82, mass n 424437; (V 3551/74, mass n 372067).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)