Sez. L, Sentenza n. 3551 del 11/11/1974 (Rv. 372067 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO - VALIDITA - CONDIZIONI - SOPPRESSIONE DI UN REPARTO AVENTE FUNZIONALITA AUTONOMA - CESSAZIONE DI ATTIVITA DELL'AZIENDA - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO - VALIDITA - CONDIZIONI - SOPPRESSIONE DI UN REPARTO AVENTE FUNZIONALITA AUTONOMA - CESSAZIONE DI ATTIVITA DELL'AZIENDA - CONFIGURABILITA.*
Il caso di cessazione di attivita dell'azienda previsto dall'art 2 della legge 30 dicembre 1971 n 1204 come valido motivo di licenziamento delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si configura anche quando l'imprenditore sopprime un reparto organizzato che abbia una funzionalita autonoma per la realizzazione di un determinato scopo produttivo.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)