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Sez. L, Sentenza n. 7772 del 07/08/1998 (Rv. 517852 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro - Contenuto - Conseguenze - Accertata violazione di norma antinfortunistica - Colpa del datore di lavoro - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517852-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Gli obblighi dell'imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non si esauriscono nell'apprestamento delle attrezzature necessarie a detto scopo, ma si estendono alla costante vigilanza volta a prevenire e, in ogni caso, a far tempestivamente cessare eventuali manomissioni da parte dei dipendenti. Ne consegue che l'accertata violazione di una norma antinfortunistica vale da sola a configurare la colpa del datore di lavoro. (In base ai suddetti principi la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in conseguenza dell'accertata violazione dell'art. 115 del d.P.R. n.547 del 1955, desunta dalla circostanza che la macchina cui era addetto il lavoratore, assunto con contratto di formazione e lavoro, ancorché munita di doppio pulsante, era tuttavia difettosa nel dispositivo di sicurezza poiché uno dei due pulsanti era stato bloccato da nastro isolante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)