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Sez. L, Sentenza n. 5962 del 21/11/1984 (Rv. 437628 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE DI PRESCRIZIONE, EX ART. 112 D.P.R. N. 1124 DEL 1965; PER L'ESERCIZIO DELLA AZIONE INTESA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE DOVUTE DALL'INAIL - CAUSE INTERRUTTIVE, EX ART. 2943 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437628-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE DI PRESCRIZIONE, EX ART. 112 D.P.R. N. 1124 DEL 1965; PER L'ESERCIZIO DELLA AZIONE INTESA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE DOVUTE DALL'INAIL - CAUSE INTERRUTTIVE, EX ART. 2943 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, deve essere esercitata l'Azione intesa a conseguire le prestazioni assicurative dovute dall'i.N.A.I.L. configura propriamente un'ipotesi non di decadenza, ma di prescrizione, che, per quanto non espressamente previsto, soggiace alla disciplina ordinaria relativamente a questa dettata dal codice civile. Il decorso del detto termine, pertanto, è suscettibile di interruzione anche per tutte le altre cause previste dalla menzionata disciplina generale di cui agli artt. 2943 e segg. cod. civ. e non solo per la specifica causa indicata dallo stesso art. 112 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 atteso che il quarto comma, di tale norma, riconoscendo efficacia interruttiva della prescrizione del diritto a prestazioni assicurative per infortuni industriali ad Atti, proposti in Sede amministrativa o giudiziaria, diretti ad accertare l'esistenza di un infortunio agricolo, tralaticiamente riproduce una previgente disposizione che, nella epoca in cui la gestione delle assicurazioni contro i due diversi tipi di infortuni non era ancora unificata presso l'i.N.A.I.L., aveva la funzione di creare un'eccezione al principio dell'inefficacia nella sfera giuridica di terzi dell'atto interruttivo posto in essere nei confronti di un determinato soggetto. (V 2734/80, mass n 406502; (contra 1276/83, mass n 426059; (contra 1154/82, mass n 419037).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)