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Sez. U, Sentenza n. 7496 del 20/12/1983 (Rv. 432101 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PROMOSSA IN BASE ALLA LEGGE N. 167 DEL 1962 - ABBANDONO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 E SOSTITUZIONE CON UNA NUOVA PROCEDURA - AZIONE DELL'ESPROPRIANDO DINANZI ALL'A.G.O. DIRETTA A FAR VALERE L'INTANGIBILITÀ DELLA MISURA DELL'INDENNITÀ SULLA BASE DELLA PROPRIA PRETESA DISPONIBILITÀ SUL "QUANTUM" DELL'INDENNITÀ FISSATO DALL'UTE NELLA PRECEDENTE PROCEDURA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432101-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PROMOSSA IN BASE ALLA LEGGE N. 167 DEL 1962 - ABBANDONO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 E SOSTITUZIONE CON UNA NUOVA PROCEDURA - AZIONE DELL'ESPROPRIANDO DINANZI ALL'A.G.O. DIRETTA A FAR VALERE L'INTANGIBILITÀ DELLA MISURA DELL'INDENNITÀ SULLA BASE DELLA PROPRIA PRETESA DISPONIBILITÀ SUL "QUANTUM" DELL'INDENNITÀ FISSATO DALL'UTE NELLA PRECEDENTE PROCEDURA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'accordo fra espropriando ed espropriante, circa la misura della indennità, spiega effetti vincolanti, e quindi attribuisce al primo un diritto soggettivo alla corresponsione dell'indennità concordata, tutelabile davanti al giudice ordinario, esclusivamente nell'ambito della procedura nella quale è intervenuto, mentre resta caducato quando la procedura stessa non si concluda, ovvero venga abbandonata e sostituita da nuova procedura espropriativa alla stregua di legge sopravvenuta. Tale ultimo principio trova deroga nel caso in cui la nuova procedura espropriativa venga iniziata in forza della legge 22 ottobre 1971 n. 865, stante l'espressa previsione dell'art. 36 della legge medesima, che fa salvi gli Atti del precedente procedimento, ma alla specifica condizione che si tratti di Atti "già definiti". Pertanto, con riguardo a procedimento di espropriazione promosso in base alla legge 18 aprile 1962 n. 167 (per l'acquisizione di aree fabbricabili da destinarsi all'edilizia economica e popolare), poi abbandonato a seguito dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e sostituito da nuovo procedimento regolato da quest'ultima legge, deve negarsi che l'espropriando possa agire davanti al giudice ordinario, per far valere l'intangibilità della misura dell'indennità in forza di accordo intervenuto nella precedente procedura, qualora individui l'accordo stesso nella mera circostanza della propria pretesa disponibilità sul "quantum" dell'indennità fissato dall'UTE, tenendo conto che, secondo la disciplina degli artt. 12 e 13 della citata legge del 1962, il suddetto accordo è configurabile solo nell'incontro dei consensi dell'espropriando e dell'espropriante, e che, quindi, la domanda stessa non risulta nemmeno astrattamente ricollegabile all'invocata fattispecie legale costitutiva di un diritto soggettivo, di cui al citato art. 36, salvo restando il successivo eventuale ricorso all'AGO, dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, a tutela del diritto all'indennità scaturente dal provvedimento ablativo. (V 6180/79, mass n 402901; (V 3085/78, mass n 392543; (V 4263/77, mass n 387894).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 13, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 14, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)