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Sez. 1, Sentenza n. 5038 del 24/05/1999 (Rv. 526580 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Operazione di locazione finanziaria (cosiddetto leasing finanziario) relativa bene mobile - Fatturazione a carico dell'acquirente da parte del fornitore - Mancata consegna del bene all'utilizzatore - Detrazione dell'iva da parte dell'acquirente - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526580-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

Con riferimento alle operazioni di locazione finanziaria (cosiddetto leasing finanziario) relative a beni mobili non è ammessa la detrazione dell'I.v.a. da parte dell'acquirente, qualora risulti che il bene acquistato non sia mai stato consegnato all'utilizzatore (nell'affermare tale principio la Suprema Corte ha osservato che l'emissione della fattura da parte del fornitore a carico dell'acquirente può rilevare al fine dell'individuazione del tempo in cui l'operazione si considera effettuata, ma non esclude che debba darsi rilievo - ai fini della valutazione dell'effettività dell'operazione, in funzione della liceità della detrazione - al momento della consegna del bene all'utilizzatore).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)