Sez. 5, Sentenza n. 15379 del 04/11/2002 (Rv. 558189 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazione di locazione finanziaria - Consegna del bene all'utilizzatore - Mancanza - IVA addebitata in rivalsa dal fornitore al concedente finanziatore - Detraibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
Con riferimento alle operazioni di locazione finanziaria (cosiddetto leasing finanziario) relative a beni mobili non è ammessa la detrazione dell'I.V.A. da parte dell'acquirente, qualora risulti che il bene acquistato non sia mai stato consegnato all'utilizzatore, atteso che - per la stretta interdipendenza esistente tra il contratto di acquisto del bene locato e quello di concessione del bene in godimento all'utilizzatore - difetterebbe la realizzazione dell'operazione di locazione finanziaria, alla cui esistenza la legge subordina il diritto alla detrazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)