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Sez. 5, Sentenza n. 12549 del 15/10/2001 (Rv. 549633 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Operazioni di "sale and lease back" di beni mobili - Fatturazione anticipata rispetto alla consegna del bene - Legittimità- Presupposti.
Stato
decisa il 2001-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549633-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA relativa alle operazioni di "sale and lease back" riguardanti beni mobili, la norma sulla fatturazione anticipata contenuta nell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 va raccordata con l'art. 10 della Direttiva CEE 77/388, che richiede comunque il rispetto delle "condizioni di legge" per l'esigibilità dell'imposta; sicché la fatturazione anticipata, rispetto alla consegna, ha pur sempre come presupposto che lo scambio sia fattibile, e quindi sia imponibile; cioè che i beni esistano e siano nella piena disponibilità di chi li cede a scopo di "leasing di ritorno".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)