Sez. L, Sentenza n. 1975 del 07/04/1981 (Rv. 412671 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRATTO DI CUI SI CHIEDE L'APPLICAZIONE - OMISSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - INAPPLICABILITA DI ESSO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRATTO DI CUI SI CHIEDE L'APPLICAZIONE - OMISSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - INAPPLICABILITA DI ESSO - CONDIZIONI.*
L'inosservanza da parte del lavoratore dell'Onere di produrre in giudizio il contratto collettivo postcorporativo, di cui si chiede il rispetto, puo giustificare il diniego della sua applicazione, e, quindi il rigetto della domanda solo se ne siano contestati l'esistenza o il contenuto, ma non puo avere decisivo rilievo se la contestazione si limiti alla sua applicabilita al rapporto dedotto in lite o se il giudice del merito, esercitando una sua tipica funzione discrezionale, faccia ad esso riferimento quale criterio orientativo per stabilire la congruita della retribuzione ai sensi dell'art 36 cost. (Conf 119/76, mass n 378757, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)