Sez. L, Sentenza n. 6620 del 04/12/1982 (Rv. 424259 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - INOSSERVANZA DELL'ONERE DI PRODUZIONE - CONSEGUENTE RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - INOSSERVANZA DELL'ONERE DI PRODUZIONE - CONSEGUENTE RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
Alla stregua del principio generale secondo cui l'Onere probatorio non concerne i fatti incontroversi o "pacifici", cioè i fatti dedotti da una parte ed ammessi o non contestati dall'altra, ancorché costituiscano la base o il presupposto della pronuncia del giudice, l'inosservanza dell'Onere di produrre in giudizio il contratto collettivo postcorporativo, di cui si chiede l'applicazione, può giustificare il rigetto della domanda soltanto se l'esistenza ed il contenuto di esso (la cui acquisizione può, ai sensi del secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., essere ordinata, anche d'ufficio, dal giudice di appello) siano contestati ex adverso. (Conf 1975/81, mass n 412671; (Conf 119/76, mass n 378757; (Conf 3381/74, mass n 371890).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)