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Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 21/02/2003 (Rv. 560633 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Destinazione scolastica dell'area espropriata - Natura di vincolo preordinato all'espropriazione - Esclusione - Edificabilità del terreno - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560633-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità ed in relazione alla vocazione legale del suolo (prevalente nella valutazione dell'edificabilità ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992) è da escludersi che la destinazione dell'area a edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all'esproprio, poiché, non sussistendo alcun impedimento acché alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche a contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata". In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l'attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1964 num. 847 art. 1, Legge 29/09/1964 num. 847 art. 4, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)