Sez. 1, Sentenza n. 15616 del 12/07/2007 (Rv. 598066 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Valutazione del fondo - Area destinata a edilizia scolastica - Vincolo di inedificabilità di natura conformativa - Configurabilità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Premesso che ai fini della valutazione dell'area, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, è necessario accertare preventivamente la natura della previsione urbanistica che ad essa impone una determinata destinazione, a preferenza dell'eseguibilità privata dell'intervento (che comunque non può essere ammessa in astratto, ma solo ove prevista dallo strumento urbanistico, sulla base di scelte di politica programmatoria delle amministrazioni locali), va ritenuto il carattere di vincolo conformativo, quindi incidente sul valore del bene, della destinazione a edilizia scolastica, per la quale l'ordinamento rimette ogni iniziativa agli enti pubblici territoriali, in dipendenza di scelte programmatiche fondate su periodiche ricognizioni, a livello territoriale, sul fabbisogno strutturale in rapporto alla domanda di istruzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 28/07/1967 num. 641 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 11/01/1996 num. 23 CORTE COST., Legge 10/03/2000 num. 62 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)