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Sez. 1, Sentenza n. 3298 del 21/03/2000 (Rv. 534912 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Destinazione scolastica dell'area espropriata - Natura di vincolo preordinato all'espropriazione - Esclusione - Edificabilità del terreno - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534912-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità ed in relazione alla vocazione legale del suolo (prevalente nella valutazione dell'edificabilità, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992), è da escludersi che la destinazione dell'area ad edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all'esproprio, poiché, non sussistendo alcun impedimento a che alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte Cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata". In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l'attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati ed inoltre la vocazione edificatoria del terreno va confermata anche in relazione al fatto che l'edilizia scolastica elementare costituisce opera di urbanizzazione secondaria (art. 1 lett. c in relazione all'art. 4 della legge n. 847 del 1964), la cui costruzione si deve considerare funzionale ad una destinazione edificatoria della zona.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 29/09/1964 num. 847 art. 1 lett. C, Legge 29/09/1964 num. 847 all. C art. 4 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)