Sez. 1, Sentenza n. 1694 del 15/02/2000 (Rv. 533894 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore - Convalida del provvedimento opposto - Condizione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, la convalida dell'ordinanza - ingiunzione opposta è prevista dall'art. 23, comma quinto, della legge n. 689 del 1981 ove ricorrano entrambi i presupposti della mancata presentazione in prima udienza, senza giustificato motivo, del ricorrente o del suo procuratore, e del difetto d'allegazione al ricorso di documentazione comprovante l'illegittimità dell'ordinanza opposta (nella specie, invece, l'ordinanza di convalida - cassata dalla S.C. - esprimeva soltanto l'accertamento del primo degli indicati presupposti, mancando di motivare in ordine al secondo).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)