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Sez. L, Sentenza n. 8807 del 08/05/2004 (Rv. 572755 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore - Convalida del provvedimento opposto - Condizione - Onere del giudice di scrutinare le censure dell'opponente - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572755-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la convalida dell'ordinanza - ingiunzione opposta è prevista dall'art. 23, comma quinto, della legge n. 689 del 1981 ove ricorrano entrambi i presupposti della mancata presentazione in prima udienza, senza giustificato motivo, del ricorrente o del suo procuratore, e del difetto d'allegazione al ricorso di documentazione comprovante l'illegittimità dell'ordinanza opposta, dovendosi escludere che il giudice dell'opposizione debba prendere comunque in considerazione tutte le difese svolte nell'atto di opposizione, motivando in proposito, atteso che il quinto comma dell'art. 23 conserva tutta la sua originaria portata precettiva anche dopo gli interventi della Corte Costituzionale con le sentenze n. 534 del 1990 e n. 507 del 1995, avendo la Corte Costituzione, nella seconda pronuncia, posto chiaramente il parallelismo tra la produzione (da parte dell'opponente) di una documentazione che comprovi l'illegittimità del provvedimento opposto e la mancata produzione, da parte dell'Amministrazione opposta, della documentazione che comprovi la legittimità del provvedimento stesso. Al di fuori di queste due ipotesi, ove l'opponente non si presenti alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice adito può convalidare il provvedimento opposto senza necessità di scrutinare le censure espresse dall'opponente nel ricorso.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)