Sez. 1, Sentenza n. 614 del 23/01/1998 (Rv. 511845 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore - Convalida del provvedimento opposto - Motivazione - Contenuto.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quinta, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il Pretore convalidi il provvedimento opposto, in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, in caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore in prima udienza, la convalida dell'ordinanza è subordinata alla condizione che, il Pretore, oltre ad accertare la propria competenza ex art. 22 della stessa legge, esponga nel provvedimento, sia pur sinteticamente le ragioni per cui in base alla documentazione in atti ritiene infondato il ricorso, dovendo ritenersi nulla per mancanza dei requisiti di legge la convalida emessa in assenza di tale motivata verifica.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)