Sez. 1, Sentenza n. 6549 del 11/05/2001 (Rv. 546592 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata presentazione dell'opponente - Convalida dell'ordinanza - ingiunzione - Condizioni - Conseguenze in tema di sindacato della Corte di cassazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, la convalida del provvedimento opposto per mancata comparizione dell'opponente all'udienza può essere adottata solo ove difetti la evidenza della illegittimità "ex actis" dell'atto opposto; profilo - quest'ultimo - da esaminare e valutare dal giudice di merito, con la conseguenza che - mentre l'assoluta mancanza di motivazione al riguardo importa la illegittimità dell'ordinanza di convalida - allorché detta motivazione sussista non è possibile, in sede di giudizio di legittimità, sindacarne la persuasività sotto il profilo della completezza valutativa o della sua esattezza, giacché il ricorso per cassazione delineato dall'art. 23, comma quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 rappresenta uno strumento specifico ed eccezionale di censura della illegittimità di un atto non decisorio di definizione del processo per la mancanza dei suoi requisiti, i quali attengono alla regolarità del decreto di fissazione di udienza, alla inesistenza di un legittimo impedimento a comparire ed alla valutazione dell'inesistenza di riscontri documentali della fondatezza della opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)