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Sez. U, Sentenza n. 5995 del 22/11/1984 (Rv. 437664 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FATTISPECIE - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE, ASSUNTO DA UN APPALTATORE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, CONCERNENTE LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE, EX LEGGE N. 1369 N. 1960, CON ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE PUBBLICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437664-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FATTISPECIE - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE, ASSUNTO DA UN APPALTATORE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, CONCERNENTE LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE, EX LEGGE N. 1369 N. 1960, CON ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE PUBBLICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il consorzio provinciale per la riabilitazione dei soggetti neurolesi e motulesi di Bari ha natura di ente pubblico non economico, in quanto, costituito da enti territoriali, ai sensi degli artt. 156 e segg. del R.d. 3 marzo 1934 n. 383, opera con struttura e finalità di tipo pubblicistico nel settore della rieducazione di "handicappati". Pertanto, con riguardo a prestazioni lavorative subordinate in mansioni attinenti alle suddette finalità (nella specie, mansioni di autista per il trasporto di persone immobilizzate), la domanda con la quale il dipendente, assunto da un appaltatore di detto consorzio, deduca la violazione del divieto di intermediazione ed interposizione fissato dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, e chieda l'accertamento di un rapporto di lavoro con il consorzio medesimo, avanzando pretese ad esso inerenti, spetta alla cognizione del giudice amministrativo in Sede di giurisdizione esclusiva, tenuto conto che la suddetta violazione è tale da implicare "ex lege" la Costituzione di un rapporto di lavoro della stessa natura di quelli posti direttamente in essere dall'ente pubblico non economico nell'ambito delle proprie attività istituzionali, e, quindi, di un rapporto di pubblico impiego. (V 3418/83, mass n 428306; (V 5347/82, mass n 423136).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 156, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)