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Sez. 3, Sentenza n. 1862 del 12/07/1962 (Rv. 252931 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - FIDEIUSSIONE PRESTATA DA PIU PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - FIDEIUSSIONI AVENTI INTERESSI DISTINTI - INAPPLICABILITA - DIRITTO DI SURROGAZIONE DEL FIDEIUSSORE SOLVENTE VERSO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - APPLICABILITA - LIMITI - ECCEZIONI OPPONIBILI.*
Stato
decisa il 1962-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252931-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - FIDEIUSSIONE PRESTATA DA PIU PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - FIDEIUSSIONI AVENTI INTERESSI DISTINTI - INAPPLICABILITA - DIRITTO DI SURROGAZIONE DEL FIDEIUSSORE SOLVENTE VERSO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - APPLICABILITA - LIMITI - ECCEZIONI OPPONIBILI.*

Nel caso di piu obbligazioni fideiussorie aventi interessi distinti e separati, pur versandosi in ipotesi estranea alla figura della confideiussione e per la quale non e, quindi, applicabile l'art 1954 cod civ, non V'e, tuttavia, ragione di negare che il fideiussore solvente resti surrogato, in virtu della norma generale dell'art 1203 cod civ, nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano data separata ed autonoma garanzia. Peraltro, la surrogazione, in tale caso, non opera per il recupero dell'intera somma pagata, ma deve intendersi contenuta entro i limiti delle quote, ed inoltre gli altri fideiussori, nei confronti dei quali il fideiussore che ha pagato esercita il suo diritto di surrogazione, avranno il diritto di opporre le eccezioni che avrebbero potuto opporre al creditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)