Sez. 6 - 5, Sentenza n. 1542 del 27/01/2015 (Rv. 634367 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità - Presupposto - Attività di medico convenzionato con un'azienda sanitaria locale - Autonoma organizzazione - Accertamento in concreto - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione determina l'assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all'imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull'entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1997 num. 4461 art. 2, Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)