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Sez. 5, Ordinanza n. 26157 del 06/12/2011 (Rv. 620825 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposto - Esercizio di arti o professioni - Autonoma organizzazione - Nozione - Insostituibilità dell'apporto del titolare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620825-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto per l'assoggettamento all'imposizione, ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell'esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o che la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità, ovvero che vi sia prevalenza dell'opera del professionista su altri fattori produttivi. (Nella specie, la S.C., ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione nei casi in cui la struttura organizzativa è di scarsa importanza per la prevalenza del lavoro autonomo o comunque non è in grado di produrre reddito in modo autonomo e staccato dal titolare professionista).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)