Sez. 1, Sentenza n. 8758 del 07/10/1996 (Rv. 499975 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Mancata audizione dell'interessato - Conseguenze - Illegittimità del procedimento e dell'ordinanza - Ingiunzione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, costituisce una violazione di legge che rende illegittimi il procedimento amministrativo, attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria, e, di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione emessa all'esito dell'indicato procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)