Sez. 1, Sentenza n. 3400 del 18/02/2005 (Rv. 583280 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Richiesta della parte di essere ascoltata - Mancata audizione - Conseguenze - Illegittimità del procedimento e dell'ordinanza - ingiunzione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, costituisce violazione di una norma procedimentale che dà luogo alla illegittimità del procedimento e della ordinanza-ingiunzione conclusiva di esso, non costituendo detta audizione una facoltà dell'amministrazione, ma un atto procedimentale obbligatorio, volto da un lato ad agevolare la definizione della controversia in sede amministrativa, dall'altro a tutelare in quella sede il diritto di difesa dell'interessato anche attraverso la illustrazione orale delle proprie ragioni, secondo una scelta legislativa intesa a valorizzare il carattere contenzioso del subprocedimento amministrativo di cui si tratta.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)