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Sez. 2, Sentenza n. 2084 del 07/10/1965 (Rv. 313965 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DISTINZIONE DEGLI ALBERI - ALBERI DI ALTO FUSTO - FUNZIONE DI SIEPE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1965-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313965-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DISTINZIONE DEGLI ALBERI - ALBERI DI ALTO FUSTO - FUNZIONE DI SIEPE - CONDIZIONI.*

Condizione necessaria perche, ai fini dell'applicabilita della distanza di un metro prevista dal capoverso dell'art.892 cod.civ., gli alberi di alto fusto possono costituire siepe e che questa adempia alla sua naturale funzione di protezione, di barriera contro agenti esterni, umani, ferini o atmosfericì e, perche cio si verifichi, e necessario che gli alberi siano coltivati in modo speciale, cioe che siano tagliati periodicamente vicino al ceppo, il che impedisce la crescita in altezza e favorisce quella in larghezza, rendendo possibile l'avvicinamento dei vari rami e dei vari alberi e la formazione di una protezione o barriera contro gli agenti esterni. Per accertare se tale condizione si sia verificata, occorre aver riguardo non a considerazioni astratte, ma alla coltura praticata in concreto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)