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Sez. 1, Sentenza n. 4903 del 20/05/1999 (Rv. 526445 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Indennità da occupazione legittima - Valutazione della natura del suolo secondo diritto - Criteri - Collocazione del fondo nel PEEP difformemente dalle previsioni del PRG - Legittimità - Omessa tempestiva approvazione dei piani attuativi nel quinquennio dall'approvazione del PRG - Conseguenze - Perdita di efficacia dei vincoli di inedificabilità - Configurabilità - Perdita di efficacia dell'identificazione dell'area in termini di edificabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526445-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE

Il piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) rientra in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, sicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.E.E.P., che del P.R.G. ha effetto di variante. Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel P.E.E.P., che del P.R.G. costituisce attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente, con la conseguenza che, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione, ma occorre tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., onde riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche, mentre l'omessa, tempestiva approvazione dei piani attuativi entro cinque anni dall'approvazione del PRG comporta, d'altro canto, il venir meno dei soli vincoli di inedificabilità del suolo (oltre che di quelli preordinati all'esproprio), ma non anche la perdita di efficacia dell'originaria identificazione del suolo stesso in termini di edificabilità, così come originariamente stabilito in sede di elaborazione del P.R.G., con la conseguenza che l'eventuale indennità di occupazione va liquidata con riferimento alla misura degli interessi legali di quella di espropriazione, da determinare tenendo conto del carattere edificabile del suolo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 07/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)