diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1862 del 13/06/1972 (Rv. 358893 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - CONDIZIONI - AUTONOMIA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI - NECESSITA - RAPPORTO UNICO O COLLEGATO - ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1972-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358893-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - CONDIZIONI - AUTONOMIA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI - NECESSITA - RAPPORTO UNICO O COLLEGATO - ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE - EFFETTI.*

La compensazione in senso tecnico-giuridico - alla quale si riferisce anche l'art 56 della legge fallimentare - ha come necessario presupposto l'autonomia dei rapporti dai quali le obbligazioni reciproche delle parti traggono origine, con la conseguenza che quando si tratti di obbligazioni derivanti da un unico rapporto giuridico o anche da rapporti fra loro collegati, come nel caso di un rapporto legato ad un altro da un vincolo di accessorieta, occorre procedere soltanto ad un accertamento di dare e di avere e, cioe, ad un semplice calcolo, che, ove non si chiuda in pareggio, e diretto a determinare il saldo attivo per una parte e quello passivo per l'altra. (nella specie e stato ritenuto che tra il debito del committente per l'esecuzione di un contratto di appalto e il debito della societa appaltatrice per rivalsa, assunta con accollo pattizio, dell'imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione sussistesse un vincolo di accessorieta, onde era da escludere una compensazione in senso tecnico). (V 2019'70, mass n 348102).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)