Sez. 3, Sentenza n. 2019 del 14/10/1970 (Rv. 348102 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI RECIPROCI ORIGINATI DAL MEDESIMO RAPPORTO - CONFIGURABILITA DELLA COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI RECIPROCI ORIGINATI DAL MEDESIMO RAPPORTO - CONFIGURABILITA DELLA COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Non si versa in ipotesi di compensazione in senso tecnicò giuridico quando i crediti vicendevolmente vantati dalle parti traggono origine dal medesimo rapporto, in guisa che, nell'ambito delle obbligazioni da questo nascenti, occorra procedere soltanto ad un accertamento di partite di dare ed avere ed alla Determinazione del saldo attivo per una parte e passivo per l'altra. (Conf 179'68 464'67 229'63 1339'61 2608'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)