Sez. 1, Sentenza n. 4517 del 21/10/1977 (Rv. 388122 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - DEBITI RECIPROCI DERIVANTI DAL MEDESIMO CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - DEBITI RECIPROCI DERIVANTI DAL MEDESIMO CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
La compensazione fra due debiti, tanto nei rapporti interni fra gli obbligati, quanto nei rapporti fra uno di essi ed il fallimento dell'altro, postula l'autonomia dei titoli da cui scaturiscono i debiti medesimi, e, pertanto, non e configurabile nell'ambito di un solo contratto (nella specie, somministrazione), ove le reciproche ragioni di dare ed avere si traducono, mediante semplice calcolo, in un unico saldo attivo o passivo. (V 1862/72, mass n 358893; (V 2019/70, mass n 348102).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)