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Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 05/05/1989 (Rv. 462701 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLE RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - PATTUIZIONE DIRETTE ALL'ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462701-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLE RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - PATTUIZIONE DIRETTE ALL'ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Le pattuizioni di un contratto, che siano rivolte ad eludere l'imposta di registro o l'i.V.A., ovvero a godere di un loro pagamento in misura ridotta rispetto a quella dovuta, non implicano di per sè nullità del contratto stesso, salva restando la loro sanzionabilità nell'ambito dei rispettivi rapporti tributari. (V 6970/87, mass n 455149; (V 5515/84, mass n 437179; (V 5571/81, mass n 416286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)