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Sez. L, Sentenza n. 1581 del 21/02/1985 (Rv. 439569 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - RAPPORTO A TERMINE SEGUITO DA RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO NON GARANTITO DALLA STABILITÀ - CREDITI RELATIVI AL PRIMO RAPPORTO - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE FINO ALL'ESTINZIONE DEL SECONDO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439569-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - RAPPORTO A TERMINE SEGUITO DA RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO NON GARANTITO DALLA STABILITÀ - CREDITI RELATIVI AL PRIMO RAPPORTO - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE FINO ALL'ESTINZIONE DEL SECONDO - NECESSITÀ.*

Nel caso in cui ad un rapporto di lavoro a tempo determinato succeda, fra le stesse parti, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non assistito dalla garanzia della stabilità, la prescrizione dei crediti del lavoratore relativi al primo rapporto, la quale verrebbe a scadere nel corso del secondo, rimane anch'essa sospesa e riprende a decorrere dal termine di questo (cioè dalla fine del rapporto a tempo indeterminato), sussistendo anche in detta ipotesi l'impossibilità del prestatore di far valere le proprie pretese per il timore di possibili ritorsioni. (V 6107/78, mass n 395932; (V 63/66 Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)