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Sez. L, Sentenza n. 9979 del 09/07/2002 (Rv. 555631 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE | Preclusione ex art. 346 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa a domanda di annullamento del licenziamento in base a distinte causae petendi (mancanza di forma scritta, inosservanza della procedura disciplinare, carattere ritorsivo) - Onere del lavoratore di deduzione in via specifica di ciascuna causa petendi.
Stato
decisa il 2002-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555631-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE

Il principio preclusivo sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., applicabile anche nel rito del lavoro, si riferisce anche alle ragioni o motivi addotti nella domanda di dichiarazione della illegittimità del licenziamento. Pertanto ove il ricorrente abbia originato tre ragioni di illegittimità del licenziamento (la mancanza di forma scritta, l'inosservanza della procedura disciplinare ed il carattere ritorsivo) il giudice di primo grado abbia respinto la domanda, istruendo la causa e motivando la decisione solo sulle prime due, il lavoratore ha l'onere di dolersi in appello del mancato esame del profilo relativo al carattere ritorsivo, essendogli - altrimenti - la doglianza preclusa nel successivo giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)