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Sez. 5, Sentenza n. 4114 del 09/12/2009 Ud. (dep. 01/02/2010) Rv. 246098 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Provvedimento dichiarativo della latitanza - Presupposti - Valutazione del giudice in ordine al carattere esaustivo delle ricerche eseguite ispirata a criterio di certezza 'rebus sic stantibus' - Necessità - Conseguenze in tema di notificazioni.
Stato
decisa il 2009-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246098-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA

Il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. Né tale situazione postula necessariamente la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alle notificazioni mediante consegna al difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)